Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza. (042U0039)
Art. 12.
Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito da compilarsi da apposita commissione, funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, siano incaricati delle funzioni di ufficiale o che abbiano esercitate tali funzioni per almeno un biennio.
Per partecipare a tale concorso essi dovranno inoltrare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Ministero dell'interno.
Art. 13.
I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'art. 12, escluso quello di maggior generale ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:
a) i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.
Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purche' abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.
Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.
Art. 14.
Tanto i funzionari di cui all'art. 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'art. 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di maggior generale ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nel grado rivestito. Detto termine va riferito:
a) per gli aspiranti di cui all'art. 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per gli aspiranti di cui all'art. 13, alla data del bando di concorso.
Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianita' va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.
Art. 15.
La Commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'art. 12 e dei concorsi pubblici di cui all'art. 13 sara' presieduta dal capo della Polizia e composta da un prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di Polizia.
Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
Art. 16.
Il maggiore generale ispettore sara' nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Il giudizio sulla nomina del maggior generale ispettore e' deferito alla commissione di avanzamento di cui all'art. 5.
Art. 17.
Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.
A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.
Art. 18.
I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.
Art. 19.
Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente art. 10 e' da considerarsi aumentato di sei posti nel grado di questore di 1ª classe e di venti posti nel grado di commissario capo.
I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.
Art. 20.
Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.
Art. 21.
Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente art. 4, nonche' le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per l'uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.
Art. 22.
Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - Di REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Art. 1.
Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di pubblica sicurezza e' istituito, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).
Tale ruolo e' costituito come appresso:
((Grado 5° - Maggior generale ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6° - Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7° - Tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8° - Maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 9° - Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 10° - Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 11° - Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 530 ---- 899 10° e 11° - Maestro-direttore della banda . . . . . . . . . . . . 1 ---- 900))
Art. 2.
Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.
Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.
Art. 3.
Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.
Art. 4.
Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 55
Tenente colonnello » 52
Maggiore » 50
Capitano, tenente e sottotenente » 48
Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 62
Tenente colonnello » 60
Maggiore » 58
Capitano » 56
Tenente e sottotenente » 50
Art. 5.
La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sara' nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e composta dal capo della Polizia, dal prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e' presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato ed e' composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia".
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e' presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato ed e' composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia".
Art. 6.
Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguita nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. ((4))
Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneita' da effettuarsi in base al programma e con le modalita' che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi. (1)
Le promozioni a capitano e tenente vengono conferito per anzianita' e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente. (1)
Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 5 aprile 1943, n. 376, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. nominati e da nominarsi in base agli articoli 12 e 13 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, la permanenza minima nei gradi di maggiore, capitano e tenente di cui all'art. 6 della legge stessa e' ridotta, in via transitoria per la durata della guerra, per i maggiori ad anni due, per i capitani ad anni tre e per i tenenti ad anni due e mezzo.
Gli ufficiali stessi potranno beneficiare di tale riduzione una volta soltanto.
Le promozioni al grado di maggiore, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge suindicata, avranno luogo durante l'attuale stato di guerra, per graduatoria di merito, anziche' per esame di idoneita', fermo restando da parte degli interessati il possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa".
Il Regio D.L. 5 aprile 1943, n. 376, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. nominati e da nominarsi in base agli articoli 12 e 13 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, la permanenza minima nei gradi di maggiore, capitano e tenente di cui all'art. 6 della legge stessa e' ridotta, in via transitoria per la durata della guerra, per i maggiori ad anni due, per i capitani ad anni tre e per i tenenti ad anni due e mezzo.
Gli ufficiali stessi potranno beneficiare di tale riduzione una volta soltanto.
Le promozioni al grado di maggiore, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge suindicata, avranno luogo durante l'attuale stato di guerra, per graduatoria di merito, anziche' per esame di idoneita', fermo restando da parte degli interessati il possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa".
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la Commissione di avanzamento prevista dal presente articolo e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed e' composta dal capo della polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la Commissione di avanzamento prevista dal presente articolo e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed e' composta dal capo della polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.
Art. 7.
((Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualita' di sottufficiali. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve fraquentate, con profitto, un apposito corso, di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola, ufficiali di pubblica sicurezza al quale e' ammesso mediante concorso per esame. I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente)).
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il corso di istruzione previsto dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha la durata di un anno e si svolge presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma".
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il corso di istruzione previsto dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha la durata di un anno e si svolge presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma".
Art. 8.
I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'art. 7 verranno conferiti:
a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana;
b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.
Il limite di eta' per partecipare a tali concorsi e' di anni 28.
I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.
I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.
Art. 9.
Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza vengono effettuate con decreto Reale.
Art. 10.
Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, e' sostituito il seguente:
((Numero Grado Qualifica dei posti IV Ispettori generali capi..........................4 V Questori ed ispettori generali...................110 VI Vicequestori.....................................110 VII Commissari capi..................................282 VIII Commissari.......................................410 IX Commissari aggiunti..............................490 X e XI Vicecommissari e vicecommissari aggiunti.........................................505))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana".
Il D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana".
Art. 11.
Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.
Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.
Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.