Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (041U1570)
TITOLO PRIMO
ORDINAMENTO GENERALE
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO SECONDO
PERSONALE
CAPO I
Disposizioni generali.
Art. 7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti.
Art. 8.
Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
CAPO II.
Personale permanente.
Art. 9.
L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana.
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.
All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi dal Ministro.
Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.
((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera d)) che "Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti gia' prodotti:
[...]
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;".
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera d)) che "Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti gia' prodotti:
[...]
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;".
Art. 10.
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo dl destinazione fa seconda della anzianita' di grado.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO III.
Personale volontario.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO IV.
Obblighi militari del personale.
Art. 18.
Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, e' esente dai richiami alle armi per istruzioni.
((Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi)).
Art. 19.
In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, e' dispensato dai richiami alle armi:
1° il personale permanente del Corpo;
2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purche':
se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unita' di prima linea;
se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di eta' ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialita', corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.
TITOLO TERZO
MATERIALI E CASERME
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO QUARTO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 22.
Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e' ammesso.
Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera d), nonche' quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 24.
Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO II.
Organizzazione centrale
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 30.
Con separato provvedimento potra' essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.
CAPO III.
Organizzazione periferica.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO QUINTO
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
Gestione centrale.
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO II.
Gestione periferica.
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI PER IL CASO DI MOBILITAZIONE E DI EMERGENZA
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
CAPO I
Personale.
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 52.
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 53.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 62.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO II.
Materiali e caserme.
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
CAPO III.
Canoni consolidati.
Art. 64.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 66.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 67.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 68.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 69.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GORLA - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Tabelle
Tabelle
((TABELLE ABROGATE DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
((TABELLE ABROGATE DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))