Sospensione, durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dei trasferimenti dal ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi, per il Corpo di stato maggiore, e dal ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi, per il Corpo del genio navale. (041U1050)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))