Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (041U0934)
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.