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Modificazione al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (041U0073)

Art. 1.



Il limite di eta' stabilito nell'ultimo comma, lettera b), dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e' ridotto a trentanove anni.


Art. 2.



La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI