Modificazione al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (041U0073)
Art. 1.
Il limite di eta' stabilito nell'ultimo comma, lettera b), dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e' ridotto a trentanove anni.
Art. 2.
La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI