Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza al sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale portuaria. (040U1148)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))