Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate. (040U0890)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))