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Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili (040U0581)

Art. 1.



Per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti occorre conseguire appositi certificati, da rilasciarsi dal Ministero per le comunicazioni.


Art. 2.



Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'aeronautica, stabilira' con apposito decreto le categorie di certificati di cui all'art. 1, in relazione a quelle fissate dal regolamento generale delle radiocomunicazioni (revisione del Cairo, 1938), nonche', per ciascuna categoria di certificati, i requisiti di ammissione degli aspiranti, i programmi e le norme di esame.


Art. 3.



Restano abolite le disposizioni vigenti in materia, prima della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi