Organizzazione della Nazione per la guerra. (040U0415)
Art. 1.
Il Governo ha il compito:
1) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra;
2) di attivare, non appena ne riconosca la necessita', dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.