N NORME. red.it

Organizzazione della Nazione per la guerra. (040U0415)

Art. 1.



Il Governo ha il compito:

1) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra;

2) di attivare, non appena ne riconosca la necessita', dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.