Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. (040U0554)
Art. 1.
I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto e' disposto negli articoli 2 e 3.
Art. 2.
Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi.
Art. 3.
Il proprietario ha sempre facolta' di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorche' cio' importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, ne' per questo deve alcuna indennita' all'utente dell'aereo stesso.
Egli dovra' in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spettera' di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
Art. 4.
((Coloro che dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalita', di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di due mesi dalla andata in vigore della presente legge, o dalla installazione dell'aereo una dichiarazione contenente: a) il nome, cognome e domicilio del dichiarante; b) localita' sulla quale l'aereo e' impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile; c) sviluppo dell'aereo nel tratto verticale e in quello orizzontale; d) se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo. In quest'ultimo caso la denunzia e il pagamento della tassa di lire tre di cui al successivo art. 6 sono obbligatori per il solo proprietario, o nel caso che l'antenna sia di proprieta' di un condominio, per l'amministratore del condominio stesso. Essi sono esonerati dal fornire indicazioni del numero di ruolo dell'abbonamento alle radioaudizioni menzionate al successivo comma e) ma sono tuttavia tenuti a comunicare ai funzionari e agenti indicati all'art. 10, a loro richiesta, i nomi di coloro che fruiscono dell'aereo multiplo; e) numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato. La dichiarazione dovra' essere firmata per esteso con nome e cognome e paternita'. Essa dovra' essere fatta a tergo degli appositi moduli di conto corrente predisposti dall'Amministrazione postale telegrafica, a mezzo dei quali sara' contemporaneamente eseguito il versamento della tassa di cui all'art. 6. Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro elle fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radioricezioni)).
Art. 5.
((Coloro che non intendono piu' servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprieta'. La rimozione anzidetta non sara' necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946."
Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946."
Art. 6.
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 7.
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 8.
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 9.
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 10.
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 11.
Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.
All'autorita' giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennita' da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprieta' e di danno alla proprieta' stessa.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi