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Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. (036U1003)

Art. 1.



Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, e' ridotto da dieci ad otto anni.

E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.