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Norme relative alla pubblicita' sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse. (033U0608)

Art. 1.



Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con pagamento di canone, le pubblicita' in qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.


Art. 2.



La concessione e' fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario e' esclusivamente responsabile, nonche' salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti.


Art. 3.



Non sono soggette alla concessione, di cui all'art. 1, le pubblicita', anche se visibili dalle linee ferroviarie, che rientrano nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, o siano assunte in pubblico servizio dai Comuni a senso dell'art. 1 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.


Art. 4.



Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicita' che gia' esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.


Art. 5.



Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'art. 663 del Codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicita' indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.