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Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. (033U0255)

Art. 21.



Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 7 e 8 ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due potranno essere primi referendari o referendari.
Per i giudizi della Sezione predetta valgono le norme attualmente in vigore.
Sono devoluti alla competenza del consigliere delegato al riscontro e della Sezione speciale giurisdizionale, secondo le rispettive funzioni:
a) tutti i rendiconti amministrativi, le contabilita' di qualunque specie ed i conti giudiziali gia' pervenuti alla Corte e sui quali alla data di cui sopra non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;
b) tutte le contabilita' delle gestioni per profughi e per danni di guerra;
c) i giudizi di responsabilita' relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.
Nulla e' innovato in materia di ricorsi per pensioni di guerra che continueranno ad essere decisi dalla Sezione speciale istituita con R. decreto del 18 febbraio 1923, n. 424.
Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale giurisdizionale di cui al presente articolo non avra' ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Corte potra' riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.