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Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni. (032U1711)

Art. 1.



Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione «Villa San Giovanni». (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 marzo 1948, n. 304 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria con il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al comune di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto".

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 5 gennaio 1950, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto".