Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. (031U0099)
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 6.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 8.
Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L.
1000.
((2))
In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
((2))
In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Mosconi
- Giuliano - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.