Validita', entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923, ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benche' iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalita', alle anticipazioni di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50. (029U1127)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))