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Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

Capo I.
Modificazioni al
Titolo V
del
Libro I
del Codice civile ((IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
CAPO I
))

Art. 1.


((IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 2.


((IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 3.


((IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 4.


((IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
CAPO II.
Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5.



Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6.



Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sara' celebrato.

Art. 7.

null


Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. ((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile".

Art. 8.



Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9.



L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10.



Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.

Art. 11.



La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12.



Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del, codice civile".

Art. 13.


Art. 18.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione puo' aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterra' opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalita' degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale e' venuta.

L'avviso restera' affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed e' regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.



La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione. (1) ((2))

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e' ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine e' cominciato a decorrere".

AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 ha disposto (con l'art. 115, comma 1 dell'Allegato) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese".

Art. 15.



Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16.



La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 1 marzo 1971, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 10/3/1971, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale".

Art. 17.

null


La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. ((5))
((5))
AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale [...] dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] , nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".

Art. 18.

null

Art. 19.

null
Capo III.
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.



Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art.
7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21.



La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22.

null


La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalita' di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.



Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andra' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini. - Rocco.

Visto, il guardasigilli: Rocco.