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Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (029U0060)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))