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Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914. (029U0466)

Art. 1.



Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 2.



Al testo francese del Protocollo e' unita, e sara' contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Protocole


Protocole additionnel a' la Convention de Berne revisee du 13 novembre 1908.

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo


Traduzione.

Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta
del 13 novembre 1908.

I Paesi appartenenti all'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, desiderando autorizzare una limitazione facoltativa della portata della Convenzione del 13 novembre 1908, hanno, di comune accordo, stabilito il seguente Protocollo:

1. Quando un paese estraneo all'Unione non protegge in modo sufficiente le opere degli autori appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, le disposizioni della Convenzione del 13 novembre 1908 non possono portare pregiudizio, in alcun modo, al diritto che appartiene al paese contraente di restringere la protezione delle opere, i cui autori sono, al momento della prima pubblicazione di tali opere, sudditi o cittadini del detto paese estraneo all'Unione e non sono domiciliati effettivamente in uno dei paesi dell'Unione.

2. Il diritto accordato agli Stati contraenti dal presente Protocollo appartiene ugualmente a ciascuno dei loro Possedimenti di oltremare.

3. Nessuna restrizione stabilita in forza del n. 1 come sopra dovra' portare pregiudizio ai diritti che un autore avra' acquisito su un'opera pubblicata in uno dei paesi dell'Unione prima dell'entrata in vigore di questa restrizione.

4. Gli Stati che, in forza del presente Protocollo, restringeranno la protezione dei diritti degli autori, lo notificheranno al Governo della Confederazione Svizzera con una dichiarazione scritta dove saranno indicati i paesi rispetto ai quali la protezione e' ristretta, come pure le restrizioni alle quali i diritti degli autori appartenenti a questi paesi sono sottoposti. Il Governo della Confederazione Svizzera dara' di cio' immediata comunicazione a tutti gli altri Stati dell'Unione.

5. Il presente Protocollo sara' ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Berna in un termine massimo di dodici mesi a partire dalla sua data. Esso entrera' in vigore un mese dopo lo spirare di questo termine, ed avra' la stessa forza e durata della Convenzione alla quale si riferisce.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Paesi membri della Unione hanno firmato il presente Protocollo, di cui una copia autenticata sara' consegnata a ciascuno dei Governi dell'Unione.

Fatto a Berna, il 20 marzo 1914, in un solo esemplare, depositato negli archivi della Confederazione Svizzera.


Per la Germania: Per la Liberia:
Romberg J. Vieweg
Per il Belgio: Per il Lussemburgo:
P. De Groote P. De Groote
Per la Danimarca: Per Monaco:
W. Pestalozzi Alb. Oeler
Per la Spagna: Per la Norvegia:
Francisco De Reynoso Dr Georg Wettstein
Per la Francia: Per l'Olanda:
Beau Van Panhuys
Per l'Inghilterra: Per il Portogallo:
E. Hicks Beach Joaquin Pedroso
Per Haiti: Per la Svezia:
Ch. Fouchard H. Von Essen
Per l'Italia: Per la Svizzera:
Paulucci De' Calboli Muller
Per il Giappone: Per la Tunisia:
Genshiro Nishi Beau


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
Grandi.