Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche. (025U0475)
Art. 1.
Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.