Che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922. (022U1017)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))