Con la quale il termine del 31 marzo 1922, indicato nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione, delle terre, e' prorogato sino alla data di pubblicazione della legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna», ed in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1922. (022U0646)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))