Che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, sino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1921. (021U1014)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))