Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0853)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))