N NORME. red.it

Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0830)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))