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Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma. (014U1111)

Art. 1.




Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1920, n. 1715, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.