Riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575. (013U0747)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))