Che approva due Convenzioni ed un Protocollo finale, firmati a Bruxelles il 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi. (013U0606)
Art. 2
Art. 2.
Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile da' luogo ad un equo compenso.
Non e' dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.
In nessun caso la somma da pagarsi puo' superare il valore delle cose salvate.