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Per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile il 12 luglio 1898. (011U0702)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Cile, firmato a Berlino il 12 luglio 1898, le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 3 luglio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Trattato


TRATTATO di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Chili'.

12 luglio 1898

Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della repubblica del Chili', ugualmente animati dal desiderio di regolare in modo soddisfacente le relazioni di commercio e navigazione fra i due Stati, hanno stabilito di concludere un trattato di commercio e navigazione ed hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il conte Carlo Lanza, cavaliere di gran croce degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, tenente generale, senatore del regno, e suo ambasciatore in Berlino;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CHILI'

Il signor don Ramon Subercaseaux, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della repubblica in Italia, i quali, dopo di aver presentato i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1. - Le Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutto cio' che concerne i loro rispettivi cittadini, il commercio e la navigazione. Per conseguenza i sudditi ed i prodotti italiani nel Chili' ed i cittadini e prodotti chileni in Italia saranno ammessi al godimento di qualsiasi favore, privilegio o immunita' che in Italia o nel Chili' sara' accordato ai cittadini e prodotti di qualsiasi altra nazione.

Art. 2. - Nel caso in cui il governo del Chili' concedesse speciali riduzioni di dazi doganali ai prodotti di qualche altro Stato del sud o centro America, resta inteso che queste speciali riduzioni non potranno essere invocate dall'Italia in forza del diritto al trattamento della nazione piu' favorita, finche' esse non vengano estese a terzi Stati che non sono compresi tra quelli del centro ovvero del sud America.

Art. 3. - Il presente trattato sara' ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino il piu' presto possibile. Esso obblighera' le Parti contraenti, finche' non vi sia posto fine con denuncia da notificarsi in qualunque tempo dall'una o dall'altra parte, col preavviso di 12 mesi.

In fede di che i plenipotenziari dell'Italia e del Chili' hanno firmato il presente trattato, in doppio esemplare in

Berlino, li 12 luglio 1898.

(L. S.) G. Lanza.
(L. S.) Ramon Subercaseaux.