Concernente la Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina. (009U0420)
Art. 21
Art. 21.
Il delegato ministeriale dovra' controllare esattamente il quantitativo ed il tipo di cavo impiegato nelle riparazioni e redigere, d'accordo col rappresentante della ditta, analoghi verbali in base ai quali sara' fatta, alla scadenza della convenzione, la liquidazione di cui all'articolo precedente.
S'intende che i cavi immersi nuovamente nello stato in cui vennero salpati non entreranno nel computo della liquidazione di cui sopra.
Per gli effetti degli articoli 20 e 22 al termine di ogni anno sara' compilato dalle parti contraenti un prospetto dimostrativo del cavo impiegato nell'anno ed in quelli precedenti, in baso ai verbali redatti come sopra