Esenzione dalle imposte fondiarie delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna. (008U0434)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))