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Inalienabilita' di alcuni boschi demaniali ora alienabili e svincolo della inalienabilita' del bosco demaniale inalienabile Giove, posto nell'isola d'Elba. (008U0376)

Art. 1.



Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso - Cecina (Magona) - San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa - Arenili di Ravenna - Penne e Lame, in provincia di Genova - San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.

Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terroni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Art. 3.



E' dichiarato alienabile e restituito dall'Amministrazione forestale al Demanio, il bosco denominato Giove nell'isola dell'Elba, provincia di Livorno, che e' inalienabile ai sensi della precedente legge 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Prospetto

Prospetto

((PROSPETTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))