Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna. (007U0562)
Art. 21.
Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Societa' cooperative.
I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.
Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.