Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88. (007U0220)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))