Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di Porta Vittoria in detta citta'. (007U0003)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
In dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, il Ministero della guerra e' autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Milano, pel prezzo di L. 1,600,000, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 17 marzo 1906, l'immobile demaniale denominato «ex-Fortino di porta Vittoria».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Vigano'.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Schema
Art. 1
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MILANO.
Schema di convenzione per la vendita dell'immobile denominato ex-Fortino di Porta Vittoria in Milano al Municipio di detta citta'.
Art. 1.
Il Demanio dello Stato e per esso l'Amministrazione militare vende all'Amministrazione comunale di Milano l'immobile denominato ex-Fortino di Porta Vittoria in detta citta'.
L'immobile e' inscritto al n. 244 nella mappa nuovissima e nei registri del catasto urbano di Milano Corpi santi di Porta Venezia ed al n. 190 nella stessa mappa e nei registri del catasto terreni suddetti, e confina: a nord col grande viale Ventidue Marzo; ad est colle proprieta' Colombo Eugenio, Baietta, Verga e Limonta, ed indi colla sede del Fontanile Galvairate, il quale e' limitato a nord e ad est dalle proprieta' Verga-Limonta, Manzoni e Cicogna, a sud e ad ovest dalle proprieta' Cicogna, Caccianiga e Manzoni Ferdinando; a sud colla proprieta' Cerri Clementina e colla strada per Galvairato; ad ovest colla proprieta' Arrigoni, poi comunale e quella di Bruni Antonio.
Art. 2
Art. 2.
L'immobile e' venduto nello stato in cui si trova e come e' posseduto dal demanio con tutte le servitu' attive e passive.
La vendita e' fatta a corpo e non a misura e non si fara' luogo ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente, qualora la superficie effettiva non corrispondesse ai mq. 131,210 (metri quadrati centotrentunomila duecentodieci) indicati nella perizia, quand'anche la differenza eccedesse la vigesima parte in piu' od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e cio' per patto espresso, in relazione al disposto dell'art. 1475 del Codice civile.
Art. 3
Art. 3.
Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquisitore sara' limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avra' agito per la evizione.
Art. 4
Art. 4.
Il prezzo d'acquisto viene fissato nella somma di un milione e seicentomila lire (L. 1,600,000) che il Municipio si obbliga di versare nella sezione di tesoreria di Milano a titolo di deposito provvisorio entro novanta giorni a decorrere dalla data della legge d'approvazione della presente Convenzione.
La quietanza di tesoreria comprovante l'effettuato versamento sara' dal Municipio consegnata alla Direzione del genio di Milano in originale.
Art. 5
Art. 5.
Il materiale e civile possesso dell'immobile sara' dato all'acquirente Amministrazione comunale entro il termine stabilito nel precedente art. 4, cioe' subito dopo eseguito il versamento del prezzo d'acquisto.
Pero' il Municipio si obbliga di lasciare a disposizione e in godimento dell'Amministrazione militare per tutto l'anno 1907 quella parte di fabbricato o di area che le occorresse, limitatamente pero' alla parte non tratteggiata della tavola di disegno annessa al presente, quale parte integrante.
In corrispettivo di tale godimento l'Amministrazione militare paghera' al Comune un canone di affitto in ragione di L. 0.488 (diconsi lire zero e quattrocentottantotto millesimi) all'anno per ogni metro quadrato della superficie del terreno trattenuto in godimento, calcolando anche gli esistenti fabbricati soltanto per la corrispondente area occupata, e cio' per tutto il tempo in cui verifichera' essere durato l'affitto stesso a decorrere dal 1° gennaio 1907, ed in ogni caso mai prima del versamento del prezzo capitale dell'intero immobile.
Art. 6
Art. 6.
Sono a carico dell'acquirente le spese tutte relative al contratto di compra-vendita ed al verbale di cui sopra, e cioe' tasse di registro e bollo, diritti di segreteria, di copia, ecc. ecc.
Art. 7
Art. 7.
L'acquirente Amministrazione comunale resta vincolata fino da oggi per tutti gli effetti del presente contratto, mentre gli obblighi dell'Amministrazione militare sono subordinati all'approvazione del contratto.
Milano, addi' 18 maggio 1906.
Per l'Amministrazione comunale
Avv. G. Morpurgo, assessore.
Il segretario generale
Mascheroni.
Per l'Amministrazione militare
Il colonnello direttore del genio
Pisutto Eugenio.