Sul conferimento dei banchi lotto. (006U0623)
TITOLO I.
Conferimento dei banchi del lotto.
Art. 1.
La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori.
In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione e' affidata a reggenti.
Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.
Art. 2.
((I banchi vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli; Quelli con aggio non eccedente le L. 4500, a favore dei commessi di carriera: Gli altri per promozione a favore dei ricevitori personalmente esercenti. Per poter concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di: due anni se l'aggio del banco non eccede le L. 1500; cinque anni se l'aggio del banco non eccede le L. 2500; dieci anni se l'aggio del banco non eccede le L. 3500; quindici anni se l'aggio del banco e' fra le L. 3500 e le L. 4500. Parimenti per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori debbono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi e' di aggio eccedente le L. 5500, salvo i casi previsti dal successivo articolo. Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dal presente decreto)).
Art. 3.
In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio a di servizio da parte degli aspiranti.
((I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperimento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti. Al cessare di una gestione cosi' conferita, i banchi vorranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio)).
Art. 4.
L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.
Tale commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformita' delle norme da stabilirsi nel regolamento.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Art. 5.
Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianita', ai commessi di carriera della provincia. Quelle pero' occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.
Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione puo' provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 6.
Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.
Art. 7.
null
Art. 8.
I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.
TITOLO II.
Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
Art. 9.
E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.
Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.
Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.
Art. 10.
Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.
Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.
Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498.
Art. 11.
Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:
a) uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata senza aver diritto a pensione;
b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.
Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilita', in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attivita'. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1906, numero 623, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per eta' avanzata, o per infermita', senza aver diritto a pensione".
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1906, numero 623, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per eta' avanzata, o per infermita', senza aver diritto a pensione".
Art. 12.
Gli assegni vitalizi non sono cedibili, ne' sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla direzione generale delle privative nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.
Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.
Art. 13.
((Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi: a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici: b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di eta', eccetto che esista prole postuma; c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna. Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto: d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' liquidata per una volta tanto dalla Corte dei conti; e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' stessa; f) le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di eta')).
Art. 14.
Decadono dal godimento dell'assegno:
a) le vedove, se passino ad altre nozze;
b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
c) ((LETTERA ABOLITA DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1925, N. 36, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
Art. 15.
Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.
Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o piu' orfani, ovvero una o piu' figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data del presente decreto, la riversibilita' degli assegni di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623, deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al raggiungimento della maggiore eta'".
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data del presente decreto, la riversibilita' degli assegni di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623, deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al raggiungimento della maggiore eta'".
Art. 16.
La gestione della Cassa sovvenzioni e' affidata alla Direzione generale delle privative. ((7))
Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369 ha disposto (con l'art. 148, comma 1 del Regolamento allegato) che "La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, e' gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti".
Il Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369 ha disposto (con l'art. 148, comma 1 del Regolamento allegato) che "La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, e' gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti".
Art. 17.
Gli assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno. ((4))
I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in L. 250 e 800 per gli impiegati, e in L. 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Art. 18.
L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.
Le somme che risultino esuberanti alle necessita' della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.
Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.
TITOLO III.
Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto.
Art. 19.
Al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al «Consorzio toscano», di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, e' sostituito un «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», al quale vengono trasferite, con le modalita' da fissarsi nel regolamento, tutte le attivita' e passivita' dei due enti soppressi.
Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.
Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".
Art. 20.
Il fondo di previdenza e' unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.
Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.
Il fondo e' amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del rettore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'e' detto all'art. 4.
Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'art. 16.
Art. 21.
Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sara' provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne.
Col detto regolamento sara' pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che:
a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 19 e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del Monte vedovile o del Consorzio toscano;
b) il periodo di ascrizione all'uno o all'altro di tali Istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.
Art. 22.
Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art.
10.
Essi non potranno pero' concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente verra' tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.
Essi non potranno pero' concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.
La facolta' di valersi d'un commesso in qualita' di gerente verra' tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.
Art. 23.
Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescera' d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.
Art. 24.
Per cinque anni, a decorrere dall'attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, nelle proporzioni seguenti:
a) uno su venti, agl'impiegati di cui alla lettera a) dell'art. 11;
b) nove su venti, alle vedove di cui alla lettera b);
c) quattro su venti, alla prole orfana di cui alla lettera c);
d) uno su venti, alle figlie nubili maggiorenni di cui alla lettera c);
e) cinque su venti, ai benemeriti dell'unita' e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).
Agli utenti indicati alla lettera e saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed esclusioni stabilite per gl'impiegati e loro superstiti con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.
Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta pero' eccezione delle pensioni straordinarie.
Art. 25.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale, le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.
Art. 26.
Con regolamento da approvarsi per R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, sara' provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento, e in coordinazione alla legga medesima, potra' essere modificata la circoscrizione compartimentale del lotto e dei relativi uffici direttivi.
Col suddetto Regio decreto sara' fissato il giorno in cui dovranno entrare in vigore le disposizioni della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 22 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Massimini.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.