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Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone). (006U0094)

Art. 1.



La frazione di Capoliveri e' separata dal comune di Portolongone ed e' costituita in Comune autonomo.

Art. 2.



Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.