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Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (001U0306)

Art. 1.



Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in Ente morale con R. decreto 20 luglio 1899, provvedera', a norma dello Statuto di fondazione, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione cosi' degli orfani che delle orfane bisognosi, dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.

Art. 2.



Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

a) il patrimonio della fondazione;

b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;

d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;

e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni; ((7))

f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.
(2) (3)

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) e' elevato da L. 24 a L. 60.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000".

AGGIORNAMENTO (7)


La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 giugno 2007, n. 190 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2007, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)".

Art. 3.



Per gli effetti del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante.

I sanitari contemplati nella lettera e) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche Amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera f) dell'articolo medesimo.

Art. 4.


((Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sara' reso esecutorio dal prefetto. Alle Amministrazioni interessate sara' trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno. Alle dette Amministrazioni e' fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza. Le autorita' competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno. Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia)).

Art. 5.


((Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, fara' obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente. Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno pero' tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate. Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potra' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto. Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi)).

Art. 6.


((I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilita' degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti. Ai comuni e' fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza. Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvedera' con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sara' compilato per la esecuzione della presente legge)).

Art. 7.



Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del Regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuera' ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.