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Colla quale viene data piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia. (001U0095)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di amicizia ed estradizione fra l'Italia e la Bolivia, conchiuso a Lima, il 18 ottobre 1890, e le cui ratifiche vennero scambiate a La Paz il 7 gennaio 1901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

Prinetti.
Cocco-Ortu.

Visto, il Guardasigilli: Cocco-Ortu

Trattato


TRATTATO di amicizia e di estradizione tra l'Italia e la Bolivia.
18 ottobre 1890

Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia, desiderando di stabilire sopra basi solide le relazioni fra i due paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato di amicizia e di estradizione ed hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

il signor David Segre, ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale degli ordini ottomani dell'Osmanie' e del Medjidie', ecc., ecc., suo Ministro residente presso il Governo della Repubblica di Bolivia ed il Governo della Repubblica del Peru':

S. E. IL PRESIDENTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA

DI BOLIVIA

l'accellentissimo signor Pedro Garcia, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia presso il Governo della Repubblica del Peru', i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

I.

Pace costante e perpetua amicizia sara' tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Bolivia.

II.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' la facolta' di stabilire consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nel territorio dell'altro Stato, nelle citta' e luoghi dove sia permesso stabilirne ad un'altra Potenza qualunque.

Questi funzionari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti, presentando i loro brevetti di nomina secondo le regole e formalita' stabilite nei paesi rispettivi, e vi godranno di tutti gli onori, poteri, prerogative, immunita' e privilegi che sono o saranno accordati agli agenti della stessa classe della nazione piu' favorita.

Ciascuna delle Parti contraenti potra' valersi, in mancanza od in assenza di propri agenti consolari, di agenti esteri riconosciuti nel territorio dell'altra.

III.

I cittadini italiani in Bolivia ed i boliviani in Italia godranno, per tutto quanto concerne la protezione delle leggi locali, il commercio, la navigazione, la circolazione, il pagamento delle imposte, gli atti della vita civile, i mezzi di acquistare ed alienare le proprieta', non che per l'accesso diretto, o per mezzo di rappresentanti, ai tribunali e per l'assistenza e cura negli asili ed ospedali del paese, degli stessi diritti, immunita' e privilegi che godono i nazionali.

Andranno esenti dal servizio obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario o municipale, come anche dalle contribuzioni di guerra, imprestiti, anticipazioni d'imposte e dalle requisizioni militari; ad eccezione dei casi in cui, senza distinzione di nazionalita', fossero obbligati tutti gli abitanti del paese per disposizione legislativa, come proprietari o conduttori di beni stabili.

Per quanto riguarda la protezione della proprieta' industriale, i due Stati si atterranno a cio' che venne stipulato nella convenzione internazionale firmata in Parigi il 30 marzo 1883.

IV.

Animate le due Alte Parti contraenti dal desiderio di eliminare le difficolta' riguardanti la nazionalita', dichiarano che sono da considerarsi come italiani in Bolivia e come boliviani in Italia:

a) Gl'italiani che si stabiliscono in Bolivia ed i boliviani che si stabiliscono in Italia ed abbiano conservata la loro nazionalita' in conformita' delle leggi della loro patria.

b) I loro figli. E' pero' fatta facolta' ai figli d'italiani nati in Bolivia ed ai figli di boliviani nati in Italia di scegliere la nazionalita' del luogo di nascita, facendone espressa dichiarazione all'autorita' municipale del luogo di loro residenza, entro l'anno dacche' abbiano raggiunto la maggiore eta'.

Di questa dichiarazione sara' comunicata copia autentica all'agente diplomatico o consolare, perche' se ne faccia regolare annotazione nei registri di nazionalita'.

V.

Il Governo boliviano, qualora si promuovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo od in seguito a sue concessioni, per conto di privati o di societa', arruolamenti di emigranti italiani per la Bolivia, provvedera' perche' i contratti d'arruolamento siano equi e le promesse attuabili, e vengano i contratti scrupolosamente eseguiti; ed a questo intento prestera' la sua migliore assistenza all'immigrante, proteggendolo con le sue leggi contro qualsiasi abuso od inganno.

VI.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a consegnarsi i delinquenti dell'altro Stato rifugiati nel loro territorio, sempre che concorrano le circostanze seguenti:

1° Che la nazione che reclama il delinquente abbia giurisdizione per conoscere e giudicare circa la infrazione che motiva il reclamo.
2° Che la infrazione per la sua natura e gravita' autorizzi la consegna.

3° Che la nazione reclamante presenti documenti che, a tenore delle sue leggi, autorizzino la cattura ed il procedimento contro il reo.

4° Che il delitto non sia prescritto in base alle leggi del paese reclamante.

5° Che non trattisi di reo il quale sia gia' stato condannato per lo stesso delitto e ne abbia espiata la pena.

VII.

L'estradizione non puo' colpire i cittadini dello Stato al quale vien domandata, a meno che la naturalizzazione del reo sia ivi avvenuta dopo la perpetrazione del reato.

VIII.

I fatti che autorizzano la consegna del reo sono:

1° Riguardo ai presunti rei: le infrazioni che, secondo la legge penale della nazione richiedente, importano una pena che priva della liberta' per un termine non minore di due anni od altra equivalente.
2° Riguardo alle persone giudicate: coloro che siano stati condannati ad un anno almeno della stessa pena.

IX.

Non vanno soggetti a estradizione i rei dei seguenti delitti:

Il duello;

L'adulterio;

Le ingiurie e le calunnie;

I delitti contro i culti.

I rei di delitti comuni connessi con qualsiasi dei delitti sovra enumerati saranno soggetti a estradizione.

X.

Vanno pure esenti dall'estradizione i delitti politici e tutti quelli che concernono la sicurezza interna ed esterna dello Stato, come altresi' i delitti comuni che sieno con quelli connessi.

La classificazione di questi delitti si fara' dalla nazione alla quale si domanda l'estradizione, in base alla legge che sia piu' favorevole all'inquisito.

XI.

Nessuna azione civile e commerciale nella quale il reo sia interessato potra' impedirne l'estradizione.

XII.

Quando lo stesso individuo sia reclamato da diverse nazioni per diversi delitti, si aderira' di preferenza alla domanda dalla nazione ove, a giudizio dello Stato richiesto, sara' stata perpetrata l'infrazione piu' grave. Se i delitti si stimassero della medesima gravita', si accordera' la preferenza alla nazione la cui domanda sara' di data anteriore, e se avessero le domande la stessa data, lo Stato richiesto determinera' l'ordine della consegna.

XIII.

Le domande di estradizione verranno presentate dai rispettivi agenti diplomatici e consolari e, in mancanza di questi, direttamente da Governo a Governo e saranno corredate dai documenti seguenti:

1° Riguardo ai presunti rei: copia legalizzata della legge penale applicabile all'infrazione che da' origine alla domanda, del mandato di cattura e dell'atto di accusa, non che degli altri elementi, cui si riferisce l'inciso 3° dell'articolo VI.

2° Riguardo al condannato: copia legalizzata della sentenza di condanna esecutoria, esibendosi contemporaneamente ed in egual forma la prova che il reo e' stato citato e rappresentato nel giudizio, o che fu dichiarato legalmente contumace.

XIV.

L'estradizione sara' accordata in conformita' delle leggi del paese al quale la si domanda.

XV.

Se lo Stato reclamato considerasse di non poter aderire alla domanda per difetto di forma, restituira' i documenti al Governo richiedente, esprimendo la causa e i difetti che ne impediscono l'accettazione.

XVI.

La consegna del reo potra' essere differita durante il tempo in cui egli si trovi soggetto all'azione penale dello Stato richiesto, senza che cio' impedisca il procedimento del giudizio d'estradizione.

XVII.

La consegna del reo si effettuera' nel luogo meglio indicato per la prosecuzione del viaggio, agli agenti che all'uopo costituisca la nazione reclamante.

XVIII.

Gli individui estradati non potranno essere sottoposti a giudizio, ne' puniti a causa di delitti politici anteriori all'estradizione, ne' per atti connessi con essi.

Previo consentimento dello Stato richiesto, accordato in conformita' del presente trattato, potranno giudicarsi e punirsi i delitti soggetti all' estradizione diversi da quelli per i quali essa

era stata accordata.

XIX

Tutti gli oggetti concernenti il delitto, pel quale si domanda l'estradizione, saranno rimessi allo Stato che ottenne la consegna.

XX.

Le spese occasionate dall'estradizione del reo saranno a carico dello Stato richiesto, fino al momento della consegna, e successivamente dello Stato reclamante.

XXI.

Quando l'estradizione venisse accordata e si trattasse d'un inquisito, il Governo che la ottenne comunichera' a quello che la concesse la sentenza definitiva che sara' pronunziata nella causa che la motivo'.

XXII.

Quanto i Governi contraenti considerassero il caso urgente, potranno sollecitare, per via postale o telegrafica, che si proceda amministrativamente all'arresto provvisorio del reo, come altresi' alla sicurezza degli oggetti attenenti al delitto; e tale domanda sara' ammessa sempreche' s'invochi l'esistenza di una sentenza o di un mandato di cattura, e venga con chiarezza determinata la natura del reato punito o investigato.

XXIII.

L'arrestato sara' posto in liberta' se lo Stato reclamante non presenti domanda di estradizione entro i dieci giorni dall'arrivo del primo corriere spedito posteriormente alla richiesta di arresto provvisorio.

XXIV.

In tutti i casi di arresto preventivo, le responsabilita' che ne derivassero saranno a carico del Governo che sollecito' la cattura.

XXV.

Le sentenze e i giudizi arbitrali emanati in materie civili e commerciali in uno degli Stati contraenti avranno nel territorio dell'altro la stessa forza che hanno nel paese dove vennero emanati, quando riuniscano i seguenti requisiti.

a) che la sentenza o lodo sia stato pronunziato in tribunale competente;

b) che sia esecutorio o passato in autorita' di essa giudicata nello Stato in cui fu pronunciato;

c) che la parte contro cui fu pronunciato sia stata legalmente citata e rappresentata o dichiarata contumace secondo la. logge;

d) che non si opponga alle leggi di ordine pubblico del paese in cui debba eseguirsi.

XXVI.

I documenti richiesti per sollecitare l'esecuzione delle sentenze e lodi arbitrali sono:

a) copia della sentenza o lodo;

b) copia dei documenti necessari a stabilire che le parti vennero citate;

c) copia autentica del documento in cui si dichiara che la sentenza o lodo e' esecutorio o passato in autorita' di cosa giudicata, sempre quando la copia della sentenza, o lodo, non contenga gia' detto documento.

L'esecuzione della sentenza o lodo potra' essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

XXVII.

La forza esecutiva o coercitiva delle sentenze o di lodi arbitrali ed il giudizio a cui il loro adempimento da' luogo, saranno quelli determinati dalle leggi di procedura dello Stato in cui si domanda l'esecuzione.

XXVIII.

Gli atti di volontaria giurisdizione, come sono inventari, apertura di testamenti, stime e perizie, ed altri simili, praticati in uno Stato avranno nel territorio dell'altro la stessa validita' come se fossero stati eseguiti nel suo stesso territorio, a condizione che riuniscano i requisiti stabiliti negli articoli antecedenti, in quanto e' consentito dalla diversa indole loro.

XXIX.

Le commissioni rogatorie che abbiano per oggetto di eseguire notificazioni, ricevere dichiarazioni o praticare qualsiasi altra incombenza di carattere giudiziario avranno esecuzione nel territorio dello Stato richiesto in conformita' delle sue leggi.

XXX.

Gl'interessati all'esecuzione degli atti giudiziari ai quali si riferiscono gli articoli anteriori, potranno costituire procuratori e saranno a loro carico le spese occorrenti.

XXXI.

I due Governi contraenti convengono che le controversie, le quali potessero sorgere intorno all'interpretazione ed all'esecucuzione del presente trattato, ed alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando siano esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrati e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.

I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso ed in difetto di cio', ognuna delle parti nominera' il proprio arbitro od un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale in ciascuno dei casi sara' determinata dalle parti contraenti ed, in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intendera' autorizzato a preliminarmente determinarla.

XXXII.

Il presente trattato durera' in vigore per dieci anni a decorrere dal giorno in cui si fara' lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra l'intenzione di farlo cessare, continuera' a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che sia stata fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

XXXIII.

Il presente trattato sara' approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia o da S. E. il Presidente Costituzionale della Repubblica di Bolivia, secondo la costituzione di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate in Lima nel termine di un anno o prima se fosse possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro suggello.

Fatto in doppio originale a Lima, addi' 18 del mese di ottobre milleottocento e novanta.

(L. S.) D. Segre. (L. S.) P. Garcia.

DICHIARAZIONE.

Al momento di procedere alla firma del trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia, i sottoscritti dichiarano che i loro Governi s'impegnano a negoziare anche un accordo commerciale fra le due medesime nazioni, entro due anni a partire dalla data del trattato stesso.

Lima, addi', 18 ottobre 1890.

(L. S.) D. Segre. (L. S.) P. Garcia.