Sulla proroga al 30 giugno 1899 dell'applicazione degli articoli 3 e 6 di quella in data 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (099U0153)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))