Che proroga la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 di quella in data 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza. (098U0508)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))