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che da' piena ed intera esecuzione al trattato e alla convenzione fra l'Italia e la Confederazione svizzera per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola. (098U0357)

Art. 10


Art. 10.

Servizio postale e telegrafico.

Sotto riserva delle disposizioni di cui agli articoli 24 25 del trattato internazionale del 25 novembre 1895 tra la Svizzera e l'Italia per il traforo del Sempione, i servizi postale e telegrafico, come anche l'impianto delle linee telegrafiche, sono sottoposti alle prescrizioni e godono degli stessi privilegi esistenti sulla Rete Mediterranea, come e' stabilito nel Capitolato d'oneri annesso alla legge 27 aprile 1895, numero 3048, concernente l'esercizio della Rete Mediterranea, eccezione fatta del § 4 dello articolo 50 soppresso, e sotto riserva delle modificazioni che, in virtu' del § 12 dello stesso articolo, vi sono state o vi saranno introdotte, in seguito ai risultati della esperienza e dello sviluppo progressivo del servizio delle poste.