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Sulla fabbricazione e vendita delle essenze d'agrumi o sommacchi triturati o in polvere. (097U0378)

Art. 1.



Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualita' e la quantita' delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.

Il trasgressore e' punito con la multa da 100 a 500 lire; cui puo' aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.