Che approva la convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle provincie Venete e di Mantova (097U0035)
Art. 1.
((E' approvata, con decorrenza dal giorno in cui sara' munita delle debite ratifiche, la convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna a di' 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle provincie Venete e di Mantova)).
Art. 2.
((Per l'esecuzione dell'articolo 4° di detta convenzione, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrera' in vigore la convenzione stessa)).
Art. 3.
((A tale scopo sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno la somma di Lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verra' inscritta la somma a saldo che risultera' dalla liquidazione definitiva delle contabilita' concernenti i crediti suindicati)).
Art. 4.
I Comuni delle provincie Venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a' termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali Austro-Ungarici. ((2))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.
UMBERTO.
Rudini'.
L. Luzzatti.
Visconti Venosta.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 maggio 1928, n. 1388 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899".
La L. 31 maggio 1928, n. 1388 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899".
Convention
CONVENTION entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sur l'assistance gratuite reciproque des malades indigents.
Parte di provvedimento in formato grafico