Che autorizza il Governo del Re a vendere a trattative private ai comuni, alle provincie ed altri corpi morali i beni demaniali non necessari pei servizi governativi. (091U0379)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))