Che autorizza il governo del Re a concedere all'Istituto italiano di Credito fondiario, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno. (091U0215)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))