N NORME. red.it

Sulle Opere Pie. (090U6972)

I.
Delle ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)).

Art. 1.



Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)

((11))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (11)


La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

Art. 2.



Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o piu' famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le societa' ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorita' medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. (3) ((4))

Il Sottoprefetto ha facolta' di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3) ((4))

Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 3.



In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

II.
Degli amministratori delle ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)).

Art. 4.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carita' o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.(3)((4))
Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.(3)((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 5.


((La Congregazione di carita' e' amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con piu' di 100,000 abitanti. Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563. Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso. Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati. Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate. Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione. L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 6.



IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART. 5) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 5 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 7.



Spetta alla congregazione di carita' di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, cosi' innanzi all'autorita' amministrativa, come dinanzi all'autorita' giudiziaria.

Art. 8.



La congregazione di carita' promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9.



La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carita', si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 10.



I membri dalla congregazione di carita' e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione piu' d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carita', la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11.



Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza: (3) (4)

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carita' o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carita'.

((Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione di assistenza, che le Congregazioni di carita' abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 12.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 LUGLIO 1919, N. 1176))

Art. 13.



Incorre in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilita' stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilita' sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessita'; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilita' la denunzio' o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilita' fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalita', sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilita' sia stata dalle autorita' superiori dichiarata esistente.

Art. 14.



Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carita' sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15.



Chi fa parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non puo' intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' puo' prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. (3) ((4))

Non puo' inoltre concorrere, direttamente ne' indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 16.



La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17.



I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carita' o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullita', puo' farla valere o dedurla l'autorita' politica.

III.
Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18.



Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 19.



Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni e' data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20.



Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925.

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 21.



Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto e' data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonche' qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato il conto e' trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.((10))

La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.((10))

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.((10))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (10)


La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1° s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: [...] b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonche' comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (cosi' come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto".

Art. 22.



La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto puo' autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovra' corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 23.



Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non e' applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Art. 24.



Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.(3) ((4))

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale e' regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 25.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. (3) (4)

Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

((Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 26.

null


Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.

(3) (4)




((8))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (8)


La L. 26 aprile 1954, n. 251, nel modificare l'art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".

Art. 27.



I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento. (3) ((4))

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 28.



Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.

Art. 29.



Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 30.



Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. (3) (4)

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilita' di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorche' le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilita' soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e cio' senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilita' di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto. ((10))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

AGGIORNAMENTO (10)


La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1° s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: [...] b) delle seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: art. 21 (cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonche' comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (cosi' come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257), comma quinto".

Art. 31.



Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. (3) (4)

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. (3) (4)

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso. (3) (4)

((A parita' di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che gia' prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di eta' prescritti dal bando)).

In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate. (3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 32.



Il Governo del Re curera' che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carita' e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della meta' piu' uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; (3) ((4))

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la puo' promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o piu' amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di piu' impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovra', oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sara' designato negli statuti. Questi partecipera' con gli amministratori alla responsabilita' degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 33.



All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.



Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali e' richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

IV.
Della tutela.

Art. 35.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 36.



Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se' stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di piu' di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 37.



Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sara' per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38.



IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
19) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 36 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 39.



La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge:

2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e piu' specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;

3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 40.



La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41.



Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42.



Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 43.



ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
V.
Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44.



Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni cosi' nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

((In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza)).

Art. 45.



Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che credera' necessarie.

Art. 46.



Salva la facolta' di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessita' per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, puo' essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 47.



Se l'amministrazione disciolta e' la congregazione di carita', la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa puo' farne delegazione ad uno o piu' dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non piu' di tre mesi.

L'indennita' del commissario e' a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48.



Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi piu' Provincie o piu' Comuni, puo', nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non piu' di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non piu' di un anno, se interessi piu' Provincie o Comuni di diverse Provincie.

Il provvedimento e' adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennita' per il commissario e' a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 49.



Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carita', sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria. (3) ((4))

Alla detta ricostituzione dovra' provvedersi entro sei mesi.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 50.



Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorita' comunale, puo' ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.(3)(4)

((Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale)).

Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto puo' anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46.(3)(4)

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennita' che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 51.



La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, e' fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

La fondazione di nuove istituzioni puo' anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Contro il provvedimento che autorizza o nega le fondazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52.



Il Sottoprefetto puo' chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche 'di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.(3)((4))

L'esecutorieta' delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.(3)((4))

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto puo' pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.(3)((4))

Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo.(3)((4))

S'intendono sempre riservate le facolta' di provvedere nei modi e termini di cui agli art. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullita' di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullita', qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52-bis.



Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.

A questo scopo:

a) vigila sulla gestione delle Congregazioni di carita' e delle istituzioni elemosiniere, affinche' l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;

c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga piu' adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;

d) provvede che dalle Congregazioni di carita' e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Puo' anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 52-ter.



Al Sottoprefetto e' commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.

A questo scopo:

a) vigila percio' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carita' ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Societa' di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovra' comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 53.



ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
VI.
Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54.



Sono concentrate nella congregazione di carita' le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carita' i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55.



Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procedera' alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che piu' si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicita' o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessita', derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56.


((Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano piu' efficaci la assistenza e la beneficenza, puo' essere concentrata nelle Congregazioni di carita' qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o piu' Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione. Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carita' del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale. Il concentramento e' promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 57.


((LA LEGGE 17 GIUGNO 1926, N. 1187 HA DISPOSTO (CON L'ART. 6) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 56 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972)).

Art. 58.


((Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o piu' Amministrazioni secondo l'affinita' degli scopi rispettivi. Il raggruppamento e' proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresi', per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti. Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto. Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente. In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 59.



IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
29) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 58 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 60.



Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nella congregazione di carita' o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformita' dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. (3) ((4))

COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.
2841. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-a.



Piu' istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a cio' autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta pero' integra la personalita' giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessita', possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione. ((Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli Enti da consorziare)).

Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-b.



Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui e' soggetto l'istituto consorziato di classe piu' elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo puo' altresi' cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio puo' essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti gia' riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non puo' estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione e' attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 61-c.



Piu' istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attivita', o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e puo' anche, ove ne sia il caso, essere promossa ((...)), dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.

((Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare)).

All'autorita' che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresi' di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, e' ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa puo' inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non puo' essere sciolta se non con decreto dell'autorita' che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione puo' essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-b).
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 62.


((Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte: a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carita' o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune; b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carita', o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o piu' Comuni della stessa diverse o Provincie; c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) e' sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carita' o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non e' il caso, e quello dell'Amministrazione. I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non e' necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi)).

Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attivita' a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento e' adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 63.



Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carita', ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, e' dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sara' provveduto con decreto reale.

Art. 64.



Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, e' vietato alla congregazione di carita' accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65.



Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66.



Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 67.



Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sara' provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68.



Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere ((comunicate all'Amministrazione interessata)), per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 69.



IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
32) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 68 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 70.



Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro piu' non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perche' siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71.



Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvedera' il prefetto ai termini dell'art. 63.

VII.
Del domicilio di soccorso.

Art. 72.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328))

Art. 73.



I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podesta'.

Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podesta', o del marito.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 74.



Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75.



Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalita'.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono pero' salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76.



Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 77.



Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.
Disposizioni generali.

Art. 78.



Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane pero' l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed e' punito con una penalita' pecuniaria da lire 50 a lire 500. (3) ((4))

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualita' ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, e' sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva puo' essere dispensato dal servizio. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-a.



Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorche' si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso ((o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza)).

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso puo' essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.
(3) (4)

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-b.



L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non puo' effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di poverta' e la necessita' del ricovero, in dipendenza dell'impossibilita' della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, pero', si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo puo' essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

(3) (4)

((Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovra' anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente. Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalita' entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. In caso di contestazione e ove la spedalita' non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sara' a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione. Nel caso che la spedalita' venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovra' corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631)).

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-c.



L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 78-d.



I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalita', possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carita' e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorita', per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di poverta'.

Nulla e' innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 79.



Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, dara' per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facolta' puo' esercitare l'autorita' politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80.


((Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita', di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. La decisione del prefetto e' definitiva. Contro di essa e' ammesso ricorso soltanto per motivi legittimi)).

AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 81.



Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.(3)((4))

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi come ponenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o piu' del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato puo' estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla meta'.(3)((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 82.



Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, puo' esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio e' destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente pero' agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullita' della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purche' tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennita' di ragione.

Art. 83.



L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non puo' essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorita' giudiziaria puo' ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda e' devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari ne' il ricorso ne' il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.

Art. 84.



Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, e' obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

Il contravventore e' punito con penalita' pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carita' la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalita' di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carita' appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 85.



Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, e' punito con multa dalle 100 alla 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;(3)((4))

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorita' o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 86.



Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 87.



Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88.



L'applicazione delle penalita' sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge e' di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

IX.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 89.



Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denunzia alla congregazione di carita' nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalita' pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei beneficii vacanti, pei quali dovra' provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 90.



Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91.



Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: (3) ((4))

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 92.



La dichiarazione di applicabilita' dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, e' fatta per decreto ministeriale, che affidera' pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carita' locale; ed ove siano interessati piu' comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carita' del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carita', i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto e' stabilito nell'art. 70.

IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE COMMA. (3) ((4))

Il provvedimento definitivo e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso puo' proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 93.



E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (3) ((4))

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti e' impugnabile a norma dell'art. 81. (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 94.



E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sara', con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) Cosi' per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovra' mantenersi una amministrazione speciale, quando piu' provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 96.



Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata. (3) ((4))

La giunta amministrativa e' autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 97.



Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presentera' al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalita', e proporra' i provvedimenti legislativi che credera' opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carita' od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 98.



Nelle citta' che sono sedi di facolta' medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

E' dovuta agli ospedali un'indennita' equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo cosi' circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennita', decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'universita' o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte piu' diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sara' inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99.



Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporra' al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100.



Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtu' del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrera' dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a cio' che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101.



I buoni a favore dei danneggiati di cui e' parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purche' pero' l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102.



Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. (3) ((4))

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Art. 103.



E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorita' di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullita', la rescissione, la decadenza o la riversibilita', saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullita', rescissione, decadenza o riversibilita' dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104.



Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andra' in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovra' entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilita' generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 luglio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.