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Con la quale si provvede a che le spese fatte con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, siano fatte da ora innanzi mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire 500 fruttanti l'interesse del 4 %. (090U6930)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))