Con la quale si provvede a che le spese fatte con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, siano fatte da ora innanzi mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire 500 fruttanti l'interesse del 4 %. (090U6930)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))