N NORME. red.it

Che da' facolta' a coloro, i quali si trovino nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, d'invocarne i beneficii. (087U4615)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))