Che proroga di due anni il termine stabilito dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª). (087U4614)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))